
La Repubblica riconosce riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.
Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e si assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco della fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia.
La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Il matrimonio impone ad ambe due i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista dall’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma del articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni e regolata dalla sezione III del presente cpo (art. 177 – 197)